Art. 03 - Soci e associati.
I soci possono essere: effettivi, aderenti, onorari, istituzionali e sostenitori.
1.0 Possono essere soci effettivi e aderenti dell'Associazione:
a) gli architetti, che esercitano la libera professione a titolo principale, in forma singola, associata o societaria o di consulenza, secondo le regolamentazioni e le leggi vigenti in Italia e all'estero;
b) gli architetti che prestano attività in forma di collaborazione non subordinata presso i soggetti di cui alla lettera a) e presso gli altri soggetti che svolgono attività nel campo dell'architettura, anche se di proprietà o gestiti da titolari non soci.
1.1 I soci effettivi e aderenti devono avere sede legale o, in ogni caso, esercitare l'attività anche nel territorio italiano.
1.2 L'adesione della quale al presente articolo, avviene con modalità specifiche stabilite dal consiglio nazionale.
1.3 Le giunte delle sezioni locali dovranno verificare e certificare alla giunta nazionale, il possesso dei requisiti da parte di coloro i quali richiedono l'ammissione in qualità di socio effettivo e aderente, la loro compatibilità con le finalità dell'Associazione, ai sensi dell'art. 02.1.4. Tutti i soci dei quali è stata certificata l'idoneità, sono registrati nell'elenco nazionale degli iscritti, il quale attesta ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo, l'appartenenza all'Associazione.
1.4 Ogni socio effettivo o aderente può essere iscritto ad una sola sezione locale. Il socio effettivo deve essere presentato da almeno due soci effettivi.
1.5 Nel caso di richieste di trasferimento da una sezione locale ad un'altra, si segue la medesima procedura stabilita per la nuova iscrizione.
1.6 Il socio aderente versa una quota ridotta, stabilita annualmente dall'assemblea, gode dei medesimi diritti di ottenere facilitazioni, riduzioni e servizi dei soci effettivi. Il socio aderente tuttavia non gode dei diritti elettorali attivi e passivi dell'Associazione.
Il socio aderente può in qualsiasi momento chiedere di essere ammesso in qualità di socio effettivo.
2.0 Possono essere associati dell'Associazione:
a) gli architetti, che non svolgono la professione in forma libera, ma intendono partecipare alle attività dell'Associazione;
b) i cultori dell'architettura, i professionisti e gli studiosi d'altre discipline, che concorrono, con differenti mansioni, alla redazione del progetto integrato, secondo le regolamentazioni e le leggi vigenti in Italia e all'estero, nonché gli studenti delle relative facoltà universitarie;
c) coloro che prestano attività in forma subordinata, presso i soggetti di cui alla lettera a) del punto 1.0 del presente articolo.
2.1 Gli associati possono anche non avere sede legale o non esercitare l'attività nel territorio italiano.
2.2 L'adesione della quale al presente articolo, avviene con modalità specifiche stabilite dal consiglio nazionale.
2.3 Tutti gli associati sono iscritti dal segretario nazionale dell'Associazione, nell'elenco nazionale degli associati, il quale attesta ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo, l'appartenenza all'Associazione.
3.0 Possono essere soci onorari dell'Associazione:
a) gli architetti e le personalità italiane e straniere del mondo della cultura, dell'arte, della politica, delle professioni e in genere coloro che abbiano contribuito in modo particolarmente significativo alla promozione dell'architettura;
b) coloro i quali abbiano contribuito in modo particolarmente significativo alla promozione dell'Associazione.
3.1 La qualifica di socio onorario s'ottiene su invito e nomina del presidente nazionale, il quale ne dà comunicazione alla giunta.
3.2 Tutti i soci onorari sono iscritti dal segretario nazionale dell'Associazione, nell'elenco nazionale dei soci onorari, il quale attesta ufficialmente e ad ogni effetto, l'appartenenza all'Associazione.
4.0 Possono essere soci istituzionali dell'Associazione:
a) le associazioni che hanno come scopo la promozione dell'architettura o delle discipline ad essa collegate, dell'arte, della cultura e delle libere professioni in genere.
b) gli enti, le scuole, le fondazioni, pubblici e privati, che svolgono attività di formazione, studio o tutela dell'architettura, del territorio o dell'ambiente e dei temi ad essi collegati.
c) le aziende che svolgono, con particolare attenzione alla qualità, attività di costruzione delle opere d'architettura o di produzione di sistemi o componenti per l'architettura stessa.
4.1 La qualifica di socio istituzionale s'ottiene su invito e nomina del presidente nazionale, il quale ne dà comunicazione alla giunta.
4.2 Tutti i soci istituzionali sono iscritti dal segretario nazionale dell'Associazione, nell'elenco nazionale dei soci istituzionali, il quale attesta ufficialmente e ad ogni effetto, l'appartenenza all'Associazione.
4.3 I soci istituzionali sono rappresentati nell'Associazione, dal loro legale rappresentante o dal suo delegato permanente.
5.0 Possono essere soci sostenitori dell'Associazione, le associazioni, gli enti, le scuole, le fondazioni, pubblici e privati e le aziende, che hanno contribuito con elargizioni, donazioni o con lo svolgimento d'attività, alla promozione dell'Associazione stessa.
5.1 La qualifica di socio sostenitore s'ottiene su invito e nomina del presidente nazionale, il quale ne dà comunicazione alla giunta.
5.2 Tutti i soci sostenitori sono iscritti dal segretario nazionale dell'Associazione, nell'elenco nazionale dei soci sostenitori, il quale attesta ufficialmente e ad ogni effetto, l'appartenenza all'Associazione.
5.3 I soci sostenitori sono rappresentati nell'Associazione, dal loro legale rappresentante o dal suo delegato permanente.
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Tutti i campi sono obbligatori.
2.0 Possono essere associati dell'Associazione:
a) gli architetti, che non svolgono la professione in forma libera, ma intendono partecipare alle attività dell'Associazione;
b) i cultori dell'architettura, i professionisti e gli studiosi d'altre discipline, che concorrono, con differenti mansioni, alla redazione del progetto integrato, secondo le regolamentazioni e le leggi vigenti in Italia e all'estero, nonché gli studenti delle relative facoltà universitarie;
c) coloro che prestano attività in forma subordinata, presso i soggetti di cui alla lettera a) del punto 1.0 del presente articolo.
2.1 Gli associati possono anche non avere sede legale o non esercitare l'attività nel territorio italiano.
2.2 L'adesione della quale al presente articolo, avviene con modalità specifiche stabilite dal consiglio nazionale.
2.3 Tutti gli associati sono iscritti dal segretario nazionale dell'Associazione, nell'elenco nazionale degli associati, il quale attesta ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo, l'appartenenza all'Associazione.